Le modalità di assunzione di prova delle violazioni IVA rientrano nell’autonomia degli Stati Ue
Sono state depositate ieri le conclusioni dell’Avvocato generale presso la Corte di Giustizia Ue relative alle cause riunite C-469/18 e C-470/18. Il tema affrontato, sebbene di carattere prettamente procedurale, ha dei risvolti interessanti, in quanto ci si chiede se una violazione dei diritti fondamentali dell’Unione in sede di acquisizione degli elementi di prova implichi un divieto del loro utilizzo nell’ambito di un accertamento dell’imposta sui redditi.
La questione era sorta nel quadro di indagini penali in cui il Lussemburgo aveva messo a disposizione del Belgio un mezzo di prova in violazione di una riserva giudiziaria prevista in un accordo internazionale. Tale mezzo di prova veniva comunque utilizzato ai fini dell’avviso di accertamento dell’imposta sui redditi, poi però contestato di fronte alla Corte di Cassazione belga che rinviava la risoluzione della tematica al giudice Ue.
L’Avvocato generale osserva, principalmente, che il diritto dell’Unione non stabilisce norme relative alle modalità di assunzione delle prove e al loro utilizzo nell’ambito di procedimenti penali in materia di IVA, cosicché tale ambito, in linea di principio, ricade nella competenza degli Stati membri.
I procedimenti penali volti a contrastare le violazioni in materia di IVA rientrano quindi nell’autonomia procedurale e istituzionale degli Stati membri e ciò vale ancor di più per l’utilizzo, ai fini dell’accertamento dell’imposta sui redditi, di elementi di prova acquisiti nell’ambito di un procedimento di indagine per reati in materia di IVA.
In particolare, l’art. 47 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Ue non osta a una normativa interna in base alla quale un giudice nazionale, chiamato a decidere se un mezzo di prova, acquisito nell’ambito di un procedimento di indagine per reati in materia di IVA in violazione del diritto dell’Unione, possa essere utilizzato ai fini dell’accertamento dell’imposta sui redditi, è tenuto a compiere una valutazione, nell’ambito della quale esso deve considerare anzitutto la natura della violazione.
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