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Niente confisca per equivalente se il P.M. non accerta che è impossibile il sequestro in via diretta

/ REDAZIONE

Martedì, 27 agosto 2019

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36428 depositata ieri, ha ricordato che non è consentito al Pubblico Ministero, neanche al fine di garantire la fruttuosità dell’amministrazione giudiziaria di una società, di decidere discrezionalmente di procedere al sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, ai sensi dell’art. 12-bis del DLgs. 74/2000, presso l’indagato di un reato tributario, senza avere comunque accertato l’impossibilità del sequestro in via diretta.

I giudici escludono, così, la legittimità dell’emissione di un decreto di sequestro “di valore” in difetto di una verifica – seppur sommaria e allo stato degli atti – riguardo all’individuazione del profitto del reato.

Viene, altresì, confermato che nel caso in cui il provvedimento sia rivolto nei confronti del legale rappresentante di una società nel cui interesse sono state commesse le violazioni fiscali – salvo che si tratti di uno “schermo fittizio” – questo deve essere sempre considerato un sequestro per equivalente (Cass. SS.UU. n. 10561/2014).

E tale affermazione va intesa nel senso che, qualora l’illecito sia commesso nell’interesse di una persona giuridica, il profitto è normalmente conseguito da quest’ultima e non dal suo legale rappresentante; cosicché esso deve essere sempre ricercato nel patrimonio della prima, in via diretta, quando vi sia prova del nesso di derivazione dal reato ovvero quando si tratti di denaro o di altri beni fungibili.

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