Inespropriabili le quote di società di persone non liberamente trasferibili
La necessità del consenso unanime degli altri soci impedisce l’inserimento coattivo di nuovi soggetti
La società di persone offre ai propri soci un aspetto protettivo spesso trascurato, non espressamente enunciato dalla legge ma ripetutamente sancito in sede giudiziaria: ci si riferisce al principio per il quale le quote di partecipazione al relativo capitale non possono essere assoggettate a pignoramento, atto di avvio della procedura di espropriazione forzata, almeno fino a quando non si verifichi il suo scioglimento.
La giurisprudenza che sposa tale tesi fonda le sue conclusioni su uno degli aspetti che maggiormente caratterizzerebbe la disciplina civilistica delle società di persone: ci si riferisce, in particolare, all’elemento fiduciario alla base del rapporto, così come codificato dall’art. 2252 c.c. (il c.d. “intuitus personae”), a norma del quale, se non convenuto
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