Superamento delle barriere architettoniche con IVA al 4% solo in presenza dei requisiti tecnici
Alla realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche è applicabile l’aliquota IVA del 4%, nella misura in cui rispondono alle peculiarità tecniche previste dall’art. 8.1.13 del DM 236/89. Si tratta di quanto chiarito dall’Agenzia nella risposta a interpello n. 3 pubblicata ieri, 13 gennaio 2020.
Il caso esaminato riguarda un contratto di appalto che prevede la fornitura e il montaggio di un impianto di sollevamento per persone in vano scala condominiale, in assenza delle misure minime stabilite dall’art. 8.1.13 del DM 236/89.
Analogamente a quanto già chiarito per il n. 31 della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72 (es. servoscala atti al superamento di barriere architettoniche), l’Agenzia delle Entrate ha precisato che ha natura di agevolazione oggettiva l’aliquota IVA del 4%, prevista dal n. 41-ter della medesima tabella, per le prestazioni di servizi, dipendenti da contratti di appalto, aventi a oggetto la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche.
Per l’individuazione della portata applicativa della predetta agevolazione assume rilievo, dunque, la natura del prodotto anziché lo status di invalidità del soggetto acquirente.
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