Incerto il rapporto tra diritti di credito e comunione tra coniugi
Secondo la giurisprudenza maggioritaria, i crediti non sono «acquisti» ex art. 177 comma 1 lett. a) c.c.
La formulazione dell’art. 177 comma 1 lett. a) c.c., a mente del quale costituiscono oggetto della comunione “gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali” pone alcune criticità relativamente al significato da attribuire al termine “acquisti”.
In particolare, ci si chiede se cadano in comunione i crediti di cui un coniuge sia divenuto titolare nella vigenza del regime di comunione legale o se, invece, questi restino esclusi. Parte della dottrina e la prevalente giurisprudenza escludono i crediti dal novero degli acquisti ricadenti in comunione. La giurisprudenza, in particolare, ha costantemente affermato che la comunione riguarda solo gli acquisti intesi come atti che
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