Regressione del concordato per la concessione del termine di 90 giorni
Il termine non è prorogabile e non soggiace alla sospensione feriale
L’art. 9 comma 2 del DL 23/2020 (decreto “liquidità”), il cui Ddl. di conversione dopo il via libera della Camera è ora all’esame del Senato, ha riconosciuto, nei procedimenti di concordato preventivo e per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020, la facoltà per il debitore di presentare, sino all’udienza fissata per l’omologa, un’istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a 90 giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ex art. 161 del RD 267/42 o di un nuovo accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis del RD 267/42 (si veda “Escluso il termine per il nuovo piano e la nuova proposta dopo l’omologazione” del 27 maggio). ...
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