Per calcolare la decurtazione mensile del RdC rileva il saldo nell’ultimo giorno di ciascun mese
Con il DM 2 marzo 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri, il Ministero del Lavoro ha reso note le modalità di decurtazione degli importi mensili e semestrali del Reddito di cittadinanza, qualora non fossero spesi o prelevati dal beneficiario. Ai sensi dell’art. 3, comma 15 del DL 4/2019 convertito, infatti, il Rdc deve essere fruito mediante l’apposita Carta di pagamento elettronica (Carta reddito di cittadinanza) entro il mese successivo a quello di erogazione, ad eccezione degli importi ricevuti a titolo di arretrato.
L’importo non speso o non prelevato viene sottratto nella mensilità successiva, nei limiti del 20% del beneficio erogato, ed è prevista la decurtazione dalla Carta degli importi complessivamente non spesi o non prelevati nei 6 mesi precedenti, ad eccezione di una mensilità.
Ai sensi dell’art. 1, comma 2 del decreto in esame, per calcolare l’importo della decurtazione mensile occorre confrontare il valore del saldo nell’ultimo giorno di ciascun mese, al netto degli arretrati erogati nel semestre in corso e in quello precedente, con il valore del beneficio mensile effettivamente erogato nel medesimo mese. Per quanto riguarda la decurtazione semestrale, invece, l’art. 3 stabilisce che occorre confrontare il valore del saldo nell’ultimo giorno di ciascun semestre con il valore del beneficio mensile massimo spettante nel semestre.
Nel caso in cui il valore del saldo superi il valore del beneficio mensile massimo percepito nel semestre, la differenza tra i due valori viene integralmente sottratta dal beneficio erogato nel mese successivo o, se non capiente, dalla disponibilità della carta fino a capienza.
Le predette decurtazioni decorrono dal mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto.
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