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Agevolazioni per la valorizzazione edilizia escluse per i terreni

/ REDAZIONE

Sabato, 1 agosto 2020

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Le agevolazioni per la valorizzazione edilizia, previste dall’art. 7 del DL 34/2019, possono trovare applicazione limitatamente a una parte delle operazioni di acquisto da realizzare nell’ambito dell’esecuzione di un “piano di recupero per comparto discontinuo”.
Lo afferma l’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 234, pubblicata ieri.

Si ricorda che l’art. 7 del DL 34/2019 dispone che, fino al 31 dicembre 2021, le imposte di registro, ipotecaria e catastale siano dovute in misura fissa (200 euro ciascuna, per un totale di 600 euro), per i trasferimenti, anche esenti da IVA di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, a condizione che, nei 10 anni successivi all’acquisto, le imprese acquirenti provvedano alla:
- demolizione, ricostruzione e successiva alienazione degli stessi immobili, anche se suddivisi in più unità immobiliari purché l’alienazione riguardi almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato;
- oppure all’effettuazione degli interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia e provvedano alla successiva alienazione degli stessi immobili, anche se suddivisi in più unità immobiliari, purché l’alienazione riguardi almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato;
- purché la ricostruzione/ristrutturazione avvenga conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A o B.

Facendo applicazione della norma su descritta l’Agenzia, quindi, afferma che, in presenza delle altre condizioni individuate dalla norma, le agevolazioni per la valorizzazione edilizia:  
- possono trovare applicazione per l’acquisto, da parte dell’impresa di costruzione, della c.d. “area di decollo” prevista dal piano per il comparto discontinuo, costituita da un complesso immobiliare (da demolire), costituito da un corpo di fabbrica principale posto al piano terra e da una porzione più piccola dell’immobile che si sviluppa al primo piano;
- non possono trovare applicazione all’acquisto dell’“area di atterraggio”, costituita da alcuni appezzamenti di terreno, in quanto essi non soddisfano i requisiti oggettivi previsti dalla norma agevolativa, la quale non può essere interpretata analogicamente.

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