La derivazione rafforzata guida l’imputazione temporale delle licenze
Con la risposta a interpello n. 253 di ieri, l’Agenzia delle Entrate si sofferma sull’imputazione temporale dei componenti reddituali derivanti da:
- contratti di licenza di durata annuale o pluriennale;
- contratti opzionali di prestazioni generiche di servizi (quali il supporto tecnico per la durata delle licenze o i servizi di progettazione tecnica).
Nel caso di specie, la società istante applica il principio di derivazione rafforzata, che, ai fini della suddetta imputazione, comporta la disapplicazione delle regole di competenza fiscale fissate dall’art. 109 commi 1 e 2 del TUIR. Ciò non implica la concorrenza alla formazione del reddito d’impresa di componenti non certi o non determinabili; occorre, invece, che la certezza e l’oggettiva determinabilità siano riscontrate sulla base dei criteri previsti dai principi contabili e non in funzione di quelli giuridico-formali previsti dall’art. 109 comma 1 del TUIR (cfr. relazione illustrativa al DM 3 agosto 2017 e circ. Assonime n. 14/2017, § 2.2.1).
Ciò posto, sulla base delle indicazioni dei principi contabili interni e, in particolare, del documento OIC 15, § 29 (secondo cui i crediti originati da ricavi per prestazioni di servizi sono rilevati quando il servizio è reso, vale a dire quando la prestazione è stata effettuata), ove il contratto abbia durata annuale, la società istante contabilizza i ricavi e i costi correlati all’attivazione e concessione delle licenze nell’esercizio di sottoscrizione, poiché il servizio è ultimato in tale momento.
Per quanto concerne i contratti di durata ultrannuale, atteso che le licenze sono rinnovate comunque annualmente, i ricavi derivanti dalla concessione di tali licenze ai propri clienti, nonché i costi correlati, vengono iscritti in bilancio ogni anno, al momento del rinnovo.
Infine, relativamente al supporto tecnico, fruibile in ragione della durata del contratto, i ricavi e i costi ad essi direttamente correlati vengono ripartiti pro tempore, sulla base dell’arco temporale di riferimento.
L’Agenzia condivide la suddetta impostazione contabile, che, in virtù del citato principio di derivazione rafforzata, rileva anche ai fini fiscali.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41