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Per il bonus quotazione PMI rileva l’IVA indetraibile con pro rata pari a zero

/ REDAZIONE

Sabato, 8 agosto 2020

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Con la risposta a interpello n. 257 di ieri, l’Agenzia delle Entrate afferma che per la determinazione del costo agevolabile per il credito d’imposta per la quotazione di PMI (art. 1 comma 89 della L. 205/2017) trovano applicazione i chiarimenti forniti con la circ. n. 44/2009 relativi alla c.d. Tremonti-ter.

La citata circolare, premesso che ai fini del calcolo dell’agevolazione costituisce una componente del costo l’eventuale IVA relativa alle singole operazioni di acquisto totalmente indetraibile ai sensi dell’art. 19-bis1 del DPR 633/72, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’art. 36-bis del medesimo DPR 633/72, chiarisce che, di contro, non rileva ai fini della determinazione del valore degli investimenti l’IVA parzialmente indetraibile in misura corrispondente al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione e operazioni esenti ai sensi del predetto art. 19 comma 5 del DPR 633/72.
Con riferimento a quest’ultima ipotesi, la citata circolare precisa che l’IVA parzialmente indetraibile per effetto del pro rata “non può essere considerata come costo afferente le singole operazioni d’acquisto ma è una massa globale (...) che si qualifica come costo generale”, evidenziando che “resta salva, ovviamente, la possibilità di computare nel valore degli investimenti l’IVA totalmente indetraibile derivante dal pro rata pari a zero”.

Pertanto, nel caso di specie, laddove l’istante abbia effettivamente un pro rata di detraibilità pari a zero, l’Agenzia ritiene che possa rientrare tra i costi rilevanti ai fini dell’agevolazione in esame l’IVA indetraibile assolta sui costi agevolabili.

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