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Anche per il TAR del Lazio professionisti esclusi da «Impresa SIcura»

/ REDAZIONE

Venerdì, 7 agosto 2020

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Con l’ordinanza n. 4932/2020, il TAR del Lazio conferma l’esclusione per i liberi professionisti dal bando “Impresa SIcura”, respingendo il ricorso presentato da Confprofessioni.

Si ricorda che il suddetto bando era stato pubblicato da Invitalia, in attuazione dall’art. 43 comma 1 del DL 18/2020 (“Cura Italia”), con lo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese di qualunque dimensione e operanti su tutto il territorio nazionale, a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19. Attraverso “Impresa SIcura” le imprese potevano infatti richiedere un rimborso pari al 100% delle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale.
La stessa Invitalia, attraverso le FAQ pubblicate il 5 maggio scorso, tenuto conto del tenore letterale della norma, aveva chiarito che i liberi professionisti non rientravano nell’ambito dei soggetti ammessi a richiedere tale rimborso (si veda “Invitalia conferma l’esclusione dei professionisti da «Impresa SIcura»” del 6 maggio 2020).

Premesso ciò, Il TAR del Lazio, in fase cautelare, respinge il ricorso in quanto la finalità prevista dall’art. 43 comma 1 del DL 18/2020 è quella di “sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese”; pertanto, la norma non è letteralmente applicabile ai professionisti.

La scelta legislativa di riservare le agevolazioni per cui è causa alle imprese non può ritenersi manifestamente illogica o irrazionale, tenuto conto di quanto in proposito fatto presente dalla difesa della resistente circa l’attribuzione alla categoria dei professionisti di diverse forme di sostegno economico.

Inoltre, dalle allegazioni di parte ricorrente non emerge un pregiudizio di natura irreparabile, essendo state dedotte in capo alla categoria esclusa dai benefici per cui è causa solo generiche conseguenze patrimoniali, come tali integralmente ristorabili in caso di acclarata fondatezza dei motivi di ricorso.

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