Determinato il contributo forfetario per i rapporti di lavoro irregolare
Sulla Gazzetta Ufficiale di ieri è stato pubblicato il decreto 7 luglio 2020 sulla determinazione e destinazione del contributo forfetario per le somme dovute dal datore di lavoro, relativamente ai rapporti di lavoro irregolare.
Il contributo forfetario di cui all’art. 103, comma 7 del DL 34/2020 dovuto dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale è determinato, per ciascun mese o frazione di mese, relativamente ai rapporti di lavoro irregolare oggetto dell’istanza di emersione, per i diversi settori di attività, nella misura di:
- 300 euro per i settori dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- 156 euro per i settori dell’assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non
conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza;
- 156 euro per il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Il contributo forfettario è versato con le modalità di cui all’art. 17 del DLgs. 241/1997, esclusa la possibilità di avvalersi della compensazione. In caso di inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa, non si procederà alla restituzione delle somme versate.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941