Territorialità dell’imposta sulle successioni ancorata alla residenza
La norma non specifica però a che nozione di «residenza» debba farsi riferimento
A norma dell’art. 2 comma 1 del DLgs. 346/90, l’imposta sulle successioni è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all’estero.
Il secondo comma dell’art. 2 del DLgs. 346/90 limita, però, l’estensione del principio di territorialità disponendo che, se, alla data di apertura della successione, il defunto non era residente nello Stato, l’imposta sulle successioni è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti.
Quindi, la territorialità dell’imposta sulle successioni segue un “doppio binario”:
- se il defunto era residente in Italia al momento della morte, l’imposta sulle successioni trova applicazione a tutti i beni oggetto di successione, anche se si trovano all’estero;
- se il defunto
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