Il trasferimento di beni a sé stessi concorre alla formazione del plafond
Occorre tenere presente il momento di effettuazione e la base imponibile IVA dell’operazione
Il soggetto passivo italiano che invia beni in un altro Stato membro dell’Ue per le esigenze della sua impresa effettua un’operazione assimilata a una cessione intracomunitaria (art. 41 comma 2 lett. c) del DL 331/93). Anteriormente al trasferimento dei beni, tale soggetto, se privo di una stabile organizzazione nell’altro Stato membro, è tenuto a ivi identificarsi ai fini IVA mediante la nomina di un rappresentante fiscale o l’identificazione diretta. L’adempimento è necessario, innanzitutto, per rilevare l’acquisto intracomunitario dalla propria posizione IVA italiana. La registrazione IVA nell’altro Stato membro sarà utilizzata, inoltre, nel caso i beni trasferiti siano poi ceduti in detto Stato e l’imposta non debba essere assolta dal cessionario
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