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NOTIZIE IN BREVE

Conversione dei permessi di soggiorno in permessi di lavoro con controllo dell’INL

/ REDAZIONE

Martedì, 24 novembre 2020

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Con la circolare congiunta n. 18 pubblicata ieri, il Ministero del Lavoro e l’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) hanno fornito indicazioni operative relative alle modalità di rilascio, da parte dell’Ispettorato territoriale competente, dell’attestazione relativa al luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, da allegare all’istanza di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro (art. 12, comma 9 del DM 27 maggio 2020 e art. 103, commi 2 e 16 del DL 34/2020 convertito).

In proposito, si ricorda che l’istanza di conversione può essere presentata al Questore, direttamente dal soggetto straniero non comunitario interessato, esibendo un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell’attività lavorativa nell’ambito dei settori (art. 4 del DM 27 maggio 2020): dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; dell’assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza; del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Riepilogata la disciplina, la circolare in esame chiarisce che la richiesta di attestazione deve essere inviata dall’interessato tramite email all’indirizzo istituzionale dell’Ispettorato territoriale competente in base al luogo dello svolgimento della prestazione lavorativa, e dovrà essere corredata:
- dalla copia del permesso di soggiorno temporaneo rilasciato dalla Questura o, qualora non sia ancora stato rilasciato, dalla copia della ricevuta di presentazione della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno rilasciata dagli Uffici Postali, contenente la dicitura “EMERS.2020”;
- dal contratto di lavoro subordinato (o copia della comunicazione UNILAV/Unimare) ovvero dalla documentazione retributiva e previdenziale (es. prospetti paga, estratto conto contributivo, attestazione pagamento contributi lavoro domestico).

L’attestazione sarà rilasciata dall’Ispettorato competente solo a seguito della verifica, tramite il Registro Imprese, della corrispondenza del codice ATECO del datore di lavoro rispetto ai settori di cui al citato art. 4.

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