Lavoratori in smart working nel computo per la quota di riserva dei disabili
Il Ministero del Lavoro precisa che, diversamente dal telelavoro, non vi è una norma che escluda espressamente dalla base di computo i lavoratori agili
I lavoratori che operano in regime di smart working devono essere computati nell’organico del datore di lavoro per la determinazione della quota di riserva prevista per il collocamento obbligatorio. Questo è quanto chiarito dal Ministero del Lavoro che, con l’interpello n. 3/2021, dando riscontro al Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro, ha preso in considerazione la possibilità di escludere i dipendenti in smart working dalla base di computo dell’organico aziendale, per la determinazione del numero dei soggetti disabili da assumere ai sensi della L. 68/1999.
L’art. 3 della medesima legge prevede che i datori di lavoro pubblici e privati siano tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti a particolari categorie, ossia soggetti ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41