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Da settembre green pass per i trasporti di medio-lunga percorrenza e per il personale scolastico

/ REDAZIONE

Venerdì, 6 agosto 2021

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Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto legge che introduce misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti a partire dal 1° settembre.

Nel prevedere lo svolgimento dell’attività scolastica e didattica in presenza, il decreto dispone che tutto il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari (che potranno essere sottoposti a controlli a campione) debbano possedere il green pass. Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.
Si prevede inoltre una maggiore tutela legale per il personale scolastico e universitario a condizione che rispetti le norme del decreto e le misure stabilite da linee guida e protocolli. Le Università possono derogare alle misure solo per le attività a cui partecipino studenti vaccinati o guariti.

Sempre da settembre, saranno introdotte nuove norme per l’accesso e l’utilizzo ai mezzi di trasporto, per cui il criterio guida è la distinzione tra trasporti di medio-lunga percorrenza e trasporto pubblico a breve percorrenza. Per gli aerei non si prevede nessuna distinzione. Sarà quindi consentito solo ai soggetti con green pass l’accesso e l’utilizzo di:
- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, esclusi quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
- treni nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity notte e Alta velocità;
- autobus per servizi di trasporto di persone, a offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due Regioni e aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus per servizi di noleggio con conducente, esclusi quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
L’uso degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio.

L’obbligo di green pass non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e a chi, per motivi di salute e in base alle indicazioni del CTS, non può vaccinarsi.

Per gli eventi sportivi all’aperto, infine, è possibile prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro; per gli eventi al chiuso, il limite di capienza già previsto è innalzato al 35%.

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