Non imponibilità IVA per la cessione della nave concessa in locazione a terzi
Il regime di non imponibilità IVA, ex art. 8-bis del DPR 633/72, è applicabile alla cessione di navi a favore di una SGR, che opera per conto di un fondo comune di investimento alternativo (c.d. FIA), la quale, contestualmente al trasferimento di proprietà, concede le stesse in locazione a terzi (nella specie, le società cedenti), per l’esercizio dell’attività commerciale in alto mare di trasporto di passeggeri. Inoltre, al fine di dimostrare che la nave è adibita alla navigazione in alto mare, può essere presentata una sola dichiarazione da parte del FIA (tramite la SGR), il cui protocollo di ricezione sarà riportato nella fattura di cessione della nave nonché utilizzato nei rapporti con i fornitori/subfornitori.
Tali chiarimenti sono resi dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 325 pubblicata ieri, 6 giugno 2022, esaminando il caso di un concordato preventivo che prevede, tra l’altro, la cessione di alcune navi ad un FIA gestito da una SGR e, al contempo, la locazione a scafo nudo delle medesima alle società cedenti, che continuano ad averne disponibilità per la prestazione dei servizi di trasporto, mantenendo la qualifica di armatori.
Richiamando la giurisprudenza Ue (cfr. Corte di Giustizia 19 luglio 2012 causa C-33/11) e le linea guida del Comitato IVA del 24-25 settembre 2014, l’Agenzia precisa che la non imponibilità IVA della cessione di una nave si applica anche qualora la nave sia ceduta ad un soggetto passivo che ne consenta l’impiego “a un terzo soggetto passivo per la propria attività commerciale in alto mare”, sempre che “l’acquisizione da parte del cessionario sia accompagnata dal contestuale noleggio di quella stessa nave”.
In tale contesto, nel quale “la navigazione in alto mare sembrerebbe «pacifica»”, si ritiene anche che il cessionario possa presentare l’apposita dichiarazione, in cui compilare il frontespizio e il quadro B, barrando la casella “Acquisti” (in colonna 4) e nel rigo B4, colonna 3, specificando il codice fiscale del cedente. Di conseguenza, il protocollo di ricezione potrà essere indicato nelle fatture di cessione e nei rapporti con i loro fornitori/subfornitori ai fini della non imponibilità (cfr. ris. 6 agosto 2021 n. 54).
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