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Domenica, 6 luglio 2025

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Può aprire la partita IVA in Italia il residente all’estero

/ REDAZIONE

Mercoledì, 17 agosto 2022

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La persona fisica iscritta all’AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all’estero), intenzionata a svolgere un’attività libero professionale in Italia, può aprire una partita IVA indicando come domicilio fiscale la sede in cui detta attività è svolta. È questo, in sintesi, il principio contenuto nella risposta a interpello n. 429, pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrate.

L’Amministrazione finanziaria, sottolinea come, conformemente a quanto stabilito dall’art. 7 comma 1 lett. d) del DPR 633/72, chi presta servizi professionali si considera soggetto passivo nel territorio dello Stato se, in Italia:
- è domiciliato, anche se residente all’estero;
- risulta residente, senza essere domiciliato all’estero;
- possiede una stabile organizzazione, anche se è domiciliato o residente all’estero.

Richiamando, poi, la propria precedente prassi (in particolare la C.M. 2 dicembre 1997 n. 304), l’Agenzia afferma che la residenza “è determinata dall’abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo”, mentre il domicilio costituisce una situazione giuridica, caratterizzata dalla volontà di stabilire in un determinato sito il centro dei propri affari, prescindendo “dalla presenza effettiva” in detto luogo (risposta a interpello n. 429/2022).

Ciò premesso, assunto che l’istante ha intenzione di costituire nel territorio dello Stato la sede dei propri interessi, la residenza in un Paese terzo non osta alla possibilità di considerare tale soggetto alla stregua di una persona fisica residente. Conseguentemente, non svolgendo nel Paese di residenza alcuna attività, questi potrà presentare il modello AA9/12 per richiedere l’apertura della partita IVA in Italia, indicando il proprio domicilio fiscale, cioè a dire il luogo dove l’attività lavorativa verrà svolta.

Sotto il profilo delle imposte dirette, prescindendo da considerazioni relative all’individuazione del luogo di residenza fiscale, l’Agenzia evidenzia che, a fronte della costituzione della base fissa in Italia, i redditi di lavoro autonomo ad essa riconducibili sono assoggettati ad imposizione concorrente, fatta salva la fruizione del credito d’imposta nello Stato di residenza.

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