Pronto il codice tributo per il credito d’imposta per ricerca e sviluppo di nuovi farmaci e vaccini
Con il codice tributo “6981”, istituito dalla ris. n. 52 dell’Agenzia delle Entrate pubblicata ieri, è possibile utilizzare in compensazione tramite F24 il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini di cui all’art. 31 del DL 73/2021 convertito.
Si ricorda che l’agevolazione è riconosciuta alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci nuovi, inclusi i vaccini.
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% dei costi ammissibili sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030 e spetta comunque fino a un importo massimo di 20 milioni di euro annui per ciascun beneficiario.
È utilizzabile in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello di maturazione (si veda “Credito d’imposta per ricerca e sviluppo di nuovi farmaci e vaccini” del 21 agosto 2021).
Il nuovo codice tributo “6981”, denominato “credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini – art. 31 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”, va esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.