IVA ridotta per i dispositivi medici sotto la voce 3004 della tariffa doganale
Con la risposta a interpello n. 483 pubblicata ieri, 3 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’aliquota IVA applicabile alle cessioni dei dispositivi medici.
Nel caso di specie, si tratta di preparazioni confezionate per la vendita al minuto, che riportano in etichetta, sulla confezione e nel foglietto illustrativo i disturbi o i sintomi per i quali devono essere utilizzati, secondo specifici modi e tempi di somministrazione.
Richiamando la circ. 10 aprile 2019 n. 8 si è rilevato che l’art. 1 comma 3 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) riconduce i dispositivi medici fra i beni le cui cessioni sono soggette all’aliquota IVA del 10% di cui al n. 114) della Tabella A parte III allegata al DPR 633/72. La citata norma riguarda, però, soltanto quelli corrispondenti alla voce 3004 della tariffa doganale (cfr., per tutte, risposta a interpello 25 gennaio 2022 n. 51), in base al parere espresso dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, cui compete, in via esclusiva, la classificazione merceologica dei prodotti (cfr. circ. 14 giugno 2010 n. 32).
Posto che, nell’ipotesi in esame, i beni considerati risultano ricompresi nell’ambito del Capitolo 30 della Tariffa Doganale (“Prodotti farmaceutici”) e, segnatamente, identificati alla sottovoce 3004 90 00 (“Medicamenti” costituiti da prodotti per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto), l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto ad essi applicabile l’aliquota ridotta prevista dal n. 114) della Tabella A parte III allegata al DPR 633/72.
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