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Territorialità IVA per le vendite a distanza dal fornitore sammarinese ad acquirenti italiani

/ REDAZIONE

Mercoledì, 12 ottobre 2022

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Con la risposta a interpello n. 498 pubblicata ieri, 11 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con riferimento al trattamento ai fini IVA delle cessioni di beni effettuate da parte di un soggetto residente a San Marino nei confronti di consumatori finali italiani.

Ai sensi dell’art. 13 comma 2 del DM 21 giugno 2021, le cessioni di beni da un fornitore sammarinese ad un acquirente non soggetto passivo italiano sono soggette a IVA nella Repubblica di San Marino. Tuttavia, l’art. 15 dello stesso decreto prevede che, in caso di vendite a distanza fra gli stessi soggetti, l’IVA si applica in Italia se il cedente nel corso dell’anno solare precedente ha effettuato operazioni di tale tipologia per un importo non inferiore a 28.000 euro, ovvero se, pur non avendo superato la citata soglia, opti per la tassazione in Italia. Sussistendo tali condizioni, il fornitore deve nominare un rappresentante fiscale in Italia ex art. 17 del DPR 633/72 e applicare l’imposta nei modi ordinari (cfr. art. 71 del DPR 633/72).

Non influisce sulla territorialità dell’IVA il momento di effettuazione dell’operazione, per la cui determinazione il pagamento assume rilievo solo se antecedente rispetto all’inizio del trasporto o della spedizione.
L’Agenzia delle Entrate ha rilevato, inoltre, che per le vendite a distanza gli effetti traslativi ai fini IVA si verificano, di regola, nel momento previsto dall’art. 1326 c.c., che coincide con la conoscenza dell’accettazione da parte del proponente (antecedente alla spedizione). Laddove tali effetti si verifichino dopo la consegna, “l’imposta potrà essere versata in quel momento, non modificandosi tuttavia il luogo di imposizione”. Diversamente, in assenza di trasporto o spedizione del bene a cura o per conto del fornitore, l’operazione non si qualifica come vendita a distanza e rientra nell’ambito applicativo dell’art. 13 comma 2 del DM 21 giugno 2021, con conseguente assoggettamento a IVA nella Repubblica di San Marino.

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