Per l’esenzione IVA dei servizi di trade matching rileva il grado di responsabilità del prestatore
Al fine di individuare il regime IVA applicabile ai servizi di c.d. trade matching, resi da un soggetto passivo stabilito in Francia nei confronti di una società italiana, occorre considerare le caratteristiche oggettive dei servizi e il grado di responsabilità del prestatore. Si tratta del principale chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 499 pubblicata ieri, 12 ottobre 2022.
Il caso esaminato riguarda il trattamento IVA relativo a servizi informatici di elaborazione e inserimento di tutte le offerte di acquisto e vendita dei titoli negoziati tramite una piattaforma. Tali servizi sono necessari per la conclusione delle compravendite degli strumenti finanziari che avvengono sui mercati gestiti dalla società italiana committente.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che spetta al soggetto interpellante individuare il regime IVA applicabile ai predetti servizi, tenuto conto dei principi interpretativi sanciti dalla giurisprudenza Ue e dalla prassi amministrativa in merito alla fattispecie di esenzione IVA prevista per le prestazioni di servizi relative a titoli (art. 10 comma 1 n. 4 del DPR 633/72).
Qualora le citate operazioni siano da considerare esenti IVA, il committente italiano deve integrare le fatture ricevute dal soggetto passivo francese indicando il titolo di esenzione e la relativa norma nazionale (art. 46 comma 1 del DL 331/93).
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