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L’accisa concorre alla base imponibile IVA per l’estrazione del carburante dal deposito

/ REDAZIONE

Giovedì, 13 ottobre 2022

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In caso di estrazione del carburante dal deposito di un destinatario registrato, la base imponibile IVA include l’ammontare dell’accisa, anche se la provvista per il versamento di quest’ultima è stata anticipata dal cliente al gestore del deposito. Si tratta del principale chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 506 pubblicata ieri, 12 ottobre 2022.

Il caso esaminato riguarda una società che esercita il commercio di prodotti petroliferi e ha ottenuto la qualifica di destinatario registrato. Un cliente intende acquistare prodotti di provenienza unionale avvalendosi, per lo stoccaggio, del deposito della società. Le accise saranno pagate da quest’ultima al momento della ricezione del prodotto, ma “in nome e per conto” del cliente che anticiperà la relativa provvista.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, ai sensi dell’art. 2 comma 4 lett. b) del DLgs. 504/95 (TUA), la predetta società è obbligata al versamento dell’accisa in qualità di destinatario registrato, anche se ha ricevuto la relativa provvista dal cliente. L’imposta non concorre alla base imponibile IVA della prestazione di deposito, poiché si tratta di una somma a titolo di rimborso (anticipazione) ex art. 15 comma 1 n. 3 del DPR 633/72.

Sotto un diverso profilo, l’art. 1 comma 937 della L. 205/2017 prevede che l’accisa versata in sede di acquisto concorra alla base imponibile IVA relativa all’immissione in consumo dei carburanti dal deposito fiscale o all’estrazione degli stessi dal deposito di un destinatario registrato.

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