Cessione di collabenti con IVA ordinaria e registro fisso
Con la risposta a interpello n. 554 di ieri, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito al regime applicabile alle cessioni di fabbricati collabenti, nell’ottica delle imposte indirette, concludendo per l’assoggettamento a IVA con aliquota ordinaria e per la debenza dell’imposta di registro e delle ipocatastali in misura fissa, pari a 200 euro ciascuna.
L’Agenzia riprende la propria prassi precedente e afferma che il trattamento IVA delle cessioni di fabbricati dipende dalla classificazione catastale degli stessi al momento della cessione, indipendentemente dalla destinazione di fatto, successiva alla vendita.
Nel caso di specie, la vendita riguarda un complesso immobiliare, sul quale sono stati parziali interventi di demolizione, attualmente accatastato nella categoria F/2 (unità collabenti), tranne una particella catastale censita come F/1 (aree urbane). Le suddette categorie catastali non rientrano in nessuna di quelle per le quali, secondo l’Agenzia, è applicabile il regime di esenzione IVA ai sensi dell’art. 10 comma 1 nn. 8-bis e 8-ter del DPR 633/72. Ne consegue che la cessione rientra nel regime di imponibilità, con aliquota IVA ordinaria (pari al 22%).
L’Amministrazione finanziaria sottolinea che la conclusione non è in contrasto con quanto affermato, da ultimo, nella circolare n. 28/2022, in tema di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, interventi finalizzati al risparmio energetico e superbonus, secondo cui “le unità collabenti, pur trattandosi di categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, sono manufatti già costruiti e individuati catastalmente”. Tali interventi sono finalizzati alla conservazione del bene e l’agevolazione spetta a condizione che gli stessi non debbano essere considerati come “nuova costruzione”.
In ragione del regime di imponibilità IVA, nella fattispecie, l’Agenzia ritiene applicabile l’imposta di registro fissa, nella misura di 200 euro (per il principio di alternatività ex art. 40 comma 1 del DPR 131/86), nonché le imposte ipocatastali anch’esse nella misura di 200 euro ciascuna.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41