Note di variazione IVA in aumento nell’ambito di un piano attestato di risanamento
Con il principio di diritto n. 1 pubblicato ieri, 10 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate afferma che, in caso di inefficacia di un accordo transattivo stipulato nell’ambito di un piano attestato di risanamento, l’obbligo di emettere una variazione in aumento sussiste soltanto a fronte del pagamento, totale o parziale, del corrispettivo che ha costituito oggetto della nota di variazione in diminuzione eventualmente emessa in precedenza.
Richiamando, in particolare, la circ. 29 dicembre 2021 n. 20, l’Agenzia ribadisce che, con riguardo alle ipotesi previste dall’art. 26 comma 3-bis del DPR 633/72, emerge, da un lato, la possibilità per il cedente o prestatore di effettuare la variazione in diminuzione a partire dalla data di pubblicazione nel Registro delle imprese di un piano attestato ex art. 67 comma 3 lett. d) del RD 267/42 e, dall’altro, l’obbligo in capo al cessionario o committente di registrare la variazione, in rettifica della detrazione originariamente operata. Inoltre, ai sensi del comma 5-bis dell’art. 26 del DPR 633/72, è stabilito l’obbligo di emettere una nota di variazione in aumento qualora, a seguito dell’emissione della nota di variazione in diminuzione, “il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte”; in questo caso, il cessionario o committente ha diritto di portare in detrazione ex art. 19 del DPR 633/72 “l’imposta corrispondente alla variazione in aumento”.
Ne discende che il cedente o prestatore, il quale si sia avvalso della facoltà di operare una variazione in diminuzione, non è tenuto a effettuare una variazione in aumento per la medesima operazione, se non a fronte del successivo pagamento, in tutto o in parte, del relativo corrispettivo.
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