Ai fini IVA irrilevanza del momento di ricarica della tessera per la raccolta delle giocate
Nella risposta a interpello n. 29 pubblicata ieri, 13 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il momento impositivo, ai fini IVA e delle imposte sui redditi, dei servizi di raccolta delle giocate in caso di pagamento con carte e/o tessere ricaricabili.
Nell’ipotesi in esame, la società istante intende offrire ai clienti la possibilità di richiedere, in cassa o presso i c.d. totem “self service” all’interno delle proprie sale, le tessere su cui caricare, in contante o con mezzi di pagamento elettronici, i crediti spendibili per l’acquisto delle giocate presso specifici apparecchi di intrattenimento.
Con riguardo i profili IVA, l’Agenzia ritiene che il caricamento dei crediti su tali tessere sia qualificabile come emissione di un buono corrispettivo multiuso di cui all’art. 6-quater del DPR 633/72, rilevante ai fini dell’imposta nel momento di accettazione come corrispettivo; pertanto, il trasferimento delle ricariche nel supporto fisico non comporta l’obbligo di certificazione dei corrispettivi. Ne deriva che il momento di effettuazione dell’operazione relativa alla raccolta delle giocate coincide con l’acquisto delle stesse da parte del possessore della tessera. In caso di mancato utilizzo dei crediti entro la scadenza, le somme non vanno assoggettate a IVA, poiché non costituiscono il corrispettivo di alcuna prestazione di servizi o cessione di beni.
A fini della determinazione del reddito d’impresa, il periodo di competenza (ex art. 109 comma 2 lett. b) del TUIR) deve essere individuato nel momento in cui il possessore della tessera realizza la giocata, previo pagamento del relativo corrispettivo e/o del valore della partita con i crediti spendibili accreditati nella medesima. Nessun rilievo assume, invece, il momento della ricarica, che costituisce una mera movimentazione finanziaria. Peraltro, se i crediti spendibili sulla tessera non sono utilizzati entro la data di scadenza, l’importo non speso costituisce una sopravvenienza attiva ex art. 88 del TUIR.
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