Negata l’esenzione IVA per la ludoteca e i servizi per la prima infanzia
Con la risposta a interpello n. 131 pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento IVA dell’attività di ludoteca e dei servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia (S.I.S.P.I).
Secondo l’art. 10 comma 1 n. 21) del DPR 633/72, possono fruire dell’esenzione IVA le “prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili”. Al riguardo, la prassi amministrativa ha affermato che la locuzione “e simili” comprende nell’esenzione “anche altri organismi che perseguono le medesime finalità assistenziali nei confronti di soggetti degni di protezione sociale e che unitamente forniscono anche il vitto, indumenti e tutte le altre prestazioni accessorie” (cfr. ris. n. 188/2002).
Nel caso in esame, rilevando che la società istante non fornisce i servizi di mensa e di riposo dei bambini, l’Agenzia ha affermato che le relative prestazioni non sono assimilabili a quelle proprie dell’asilo nido e, pertanto, non possono considerarsi esenti IVA ex art. 10 comma 1 n. 21) del DPR 633/72.
Con particolare riferimento ai S.I.S.P.I., è inoltre precisato che tali servizi, pur presentando caratteristiche e finalità educative, non rientrano neppure nell’esenzione ai sensi del n. 20) del citato art. 10 comma 1 del DPR 633/72 per difetto del requisito soggettivo. Quest’ultimo implica, infatti, il riconoscimento da parte di soggetti competenti per materia (Regioni, Enti locali, ecc.), con le modalità previste per le specifiche attività educative, didattiche e formative (cfr., per tutte, la circ. n. 22/2008).
Nel caso di specie, in assenza dell’iscrizione in un apposito albo, di accreditamento del soggetto competente e della circostanza che le prestazioni educative in questione non risultano approvate e finanziate da enti pubblici, le stesse vengono ritenute soggette a IVA con l’aliquota ordinaria.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41