Esportazioni «a catena» con detrazione dell’IVA per l’acquisto interno
Con la risposta a interpello n. 136 di ieri, 23 gennaio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento IVA applicabile alle transazioni di beni “a catena”, esaminando il caso della società Ue che acquista in Italia da un fornitore estero e, successivamente, li cede all’esportazione ai propri distributori al di fuori dell’Ue.
In proposito, sono esaminate separatamente le diverse operazioni tra i soggetti coinvolti.
Per quanto riguarda il rapporto fra la società Ue ed il fornitore estero non stabilito in Italia, l’Agenzia rileva come l’operazione risulti ivi territorialmente rilevante ai fini IVA. Pertanto, ai sensi dell’art. 17 comma 3 del DPR 633/72, l’imposta relativa alla cessione dei beni (nella specie, cosmetici) va assolta, senza applicazione del reverse charge, dal fornitore estero, il quale è tenuto a identificarsi in Italia ex art. 35-ter del DPR 633/72 ovvero a nominare un proprio rappresentante fiscale.
Il secondo rapporto attiene, invece, alla cessione effettuata nei confronti dei distributori extra-Ue. In questo caso, assume rilievo la circostanza che il trasporto dei beni fuori dal territorio Ue viene effettuato dal terzo gestore del magazzino per conto della società cedente. In considerazione di ciò, si ritiene che l’operazione configuri un’esportazione c.d. diretta non imponibile ex art. 8 comma 1 lett. a) del DPR 633/72.
In tale contesto, l’IVA assolta dalla predetta società per i beni e servizi acquistati in Italia potrà essere portata in detrazione secondo le regole ordinarie di cui agli artt. 19 e s.s. del DPR 633/72, sempreché ne sia riscontrata l’inerenza rispetto all’attività esercitata.
Per completezza, si precisa che la società cedente, in relazione alle predette operazioni, potrebbe acquisire lo status di esportatore abituale e beneficiare del regime previsto dall’art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72, onde acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’IVA, entro il limite del plafond.
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