Incrementa il costo della partecipazione la cessione di crediti verso la controllata diretta
Con la risposta a interpello n. 146 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato il trattamento applicabile alla cessione, da parte di una holding:
- del 100% della partecipazione direttamente detenuta in una società controllata;
- di crediti finanziari vantati verso la stessa controllata;
- di altri crediti finanziari vantati verso società indirettamente controllate.
Nel caso oggetto di interpello, la holding ha sottoscritto, unitamente alle proprie controllate, un accordo di ristrutturazione dei debiti con i creditori. I crediti vengono ceduti, con clausola pro soluto, al prezzo simbolico di 1 euro.
Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, la perdita che si è generata per effetto della cessione dei crediti vantati verso la società direttamente controllata è indeducibile e il costo del credito oggetto di rinuncia si aggiunge al valore fiscale della partecipazione, secondo le disposizioni dell’art. 94 comma 6 del TUIR.
Invece, la cessione pro soluto dei crediti verso le società indirettamente controllate al valore di 1 euro, con la contestuale cancellazione dei medesimi dal bilancio, produce una perdita deducibile ai sensi dell’art. 101 comma 5 del TUIR.
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