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Per la detrazione IRPEF sui conferimenti in start up innovative rileva il principio di cassa

/ REDAZIONE

Mercoledì, 25 gennaio 2023

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Con la risposta a interpello n. 154 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine alla detrazione IRPEF per investimenti in start up innovative disciplinata dall’art. 29 del DL 179/2012.

Viene rilevato che il periodo d’imposta in cui il conferimento si considera effettuato, individuato ai sensi dell’art. 3 comma 3 del DM attuativo, coincide “normalmente” con quello in cui il conferente ha diritto a operare la detrazione, se soggetto IRPEF.
Nel caso di sottoscrizione di azioni o quote del capitale di una start up innovativa in sede di costituzione della stessa, pertanto, rileva la data di deposito per l’iscrizione nel Registro Imprese dell’atto costitutivo della start up innovativa, nella quale il conferente si obbliga all’esecuzione dei conferimenti, fermo restando che, in applicazione del principio generale di cassa, per i soggetti IRPEF il diritto alla detrazione sorge nell’anno di effettuazione del versamento di quanto dovuto a titolo di conferimento, atteso che la normativa in esame ha il fine di agevolare solo i conferimenti che si traducono in un effettivo aumento di capitale.

Nel caso di specie, il deposito dell’atto costitutivo della società è avvenuto il 31 dicembre 2020 mentre il versamento di quanto dovuto a titolo di conferimento è stato effettuano in parte in sede di costituzione, in data 21 dicembre 2020, e per la restante parte nel 2021.
Pertanto, fermo restando il rispetto dei requisiti e degli adempimenti previsti ai fini dell’agevolazione, nel caso di specie è possibile detrarre dall’imposta lorda, in applicazione del predetto criterio di cassa:
- nel 2020 un importo pari al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati in tale anno di imposta;
- nel 2021 un importo pari al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati in tale anno di imposta.

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