Non imponibilità IVA esclusa per la gestione armatoriale della nave in comodato gratuito
Con la risposta a interpello n. 175 pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate torna a occuparsi dell’ambito applicativo del regime di non imponibilità di cui all’art. 8-bis del DPR 633/72, con particolare riferimento alla gestione armatoriale di una nave.
Nel caso in esame, l’istante è un ente di ricerca proprietario di una “nave oceanografica”, da concedere in comodato d’uso gratuito all’armatore; quest’ultimo noleggerà l’imbarcazione, in via esclusiva, al medesimo ente, completamente armata e per un certo numero di annualità.
Secondo l’art. 8-bis comma 1 lett. a) ed e) del DPR 633/72, le prestazioni di servizi relative alla locazione e noleggio delle navi sono non imponibili IVA a condizione che esse siano non solo adibite alla navigazione in alto mare, ma anche destinate e utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali.
Con riguardo alla prima condizione, l’Agenzia delle Entrate ricorda che l’utilizzo dell’imbarcazione per la “navigazione in alto mare” deve essere verificato in base alle disposizioni ex art. 1 commi da 708 a 712 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) e attestato con l’apposita dichiarazione (ris. n. 54/2021).
Quanto al carattere dell’attività svolta, richiamando la giurisprudenza Ue (Corte di Giustizia 22 dicembre 2010 causa C-116/10) e la prassi amministrativa (circ. n. 43/2011), è ribadito che, per beneficiare dell’agevolazione, occorre che la nave sia impiegata esclusivamente nell’ambito di un’attività commerciale, come definita ai sensi dell’art. 4 del DPR 633/72.
Nel caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che dalla documentazione prodotta non risulta che la nave sia “destinata all’esercizio di attività commerciali” da parte dell’istante e, pertanto, ha affermato l’inapplicabilità del regime di non imponibilità IVA.
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