L’attestazione per i rimborsi IVA deve provenire dall’autorità estera
Ai fini del rimborso IVA, l’attestazione dei requisiti patrimoniali ed economici riguarda il soggetto estero e non chi agisce per suo conto in Italia (rappresentante fiscale o stabile organizzazione). Si tratta del chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 211 pubblicata ieri, 13 febbraio 2023.
Il caso esaminato concerne una società con sede fuori dall’Ue che assolve gli obblighi IVA in Italia tramite rappresentante fiscale. Tale soggetto passivo extra Ue ha domandato chiarimenti circa le modalità per attestare la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 38-bis comma 3 lett. a), b) e c) del DPR 633/72, al fine di ottenere il rimborso del credito IVA senza prestare la garanzia patrimoniale, presentando la dichiarazione annuale munita del visto di conformità.
A questo proposito, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato la circolare n. 35/2015 secondo cui, in caso di richiesta di rimborso presentata dal rappresentante fiscale, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa alla consistenza patrimoniale del soggetto titolare del credito chiesto a rimborso, deve essere presentata dal rappresentante fiscale, secondo le regole ordinarie, qualora il soggetto titolare del credito sia residente nell’Ue oppure, se residente in uno Stato extra Ue, quando la produzione della dichiarazione sostitutiva avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l’Italia e il Paese di provenienza.
In tutti gli altri casi, invece, la solidità patrimoniale del soggetto titolare del credito può essere attestata mediante la procedura prevista dall’art. 3 comma 4 del DPR 445/2000 (attestazione dell’autorità estera).
Pertanto, non è possibile utilizzare certificati o attestazioni provenienti da soggetti diversi, come i revisori legali dei conti.
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