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Solo le cambiali scadute rappresentano il pagamento del prezzo ai fini IVA

/ REDAZIONE

Martedì, 28 febbraio 2023

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La cessione di immobili si intende effettuata, ai fini IVA (ex art. 6 comma 1 del DPR 633/72), al momento di stipula dell’atto con il quale viene sancito il passaggio di proprietà. Tuttavia, qualora sia versato un anticipo del prezzo, “in previsione degli effetti reali”, l’operazione si riterrà effettuata alla data del pagamento, benché limitatamente all’importo corrisposto. Se viene previsto un contratto preliminare, il cedente deve emettere fattura in corrispondenza del rilascio delle cambiali solo per la parte “in cui l’obbligo di pagamento sia attuale”. Non configura, infatti, corrispettivo, l’ammontare relativo agli effetti che non siano ancora scaduti.
Questo è, in sintesi, il principio espresso dai giudici di legittimità nell’ordinanza n. 5861 depositata ieri, 27 febbraio 2023.

La Cassazione ribadisce quanto già affermato in passato (cfr. Cass. 11 giugno 2008 n. 15372), stabilendo che l’obbligo di emissione della fattura sussiste solo nell’ipotesi in cui il titolo di credito ricevuto quale corrispettivo dell’operazione sia esigibile. Il rilascio dei pagherò cambiari “può essere equiparato al pagamento unicamente nell’ipotesi in cui l’obbligazione di pagare sia già scaduta”. Al contrario, la cambiale non ancora scaduta rappresenta un mero impegno di pagamento futuro, che non può essere assimilato a una “consegna di denaro immediatamente spendibile” (Cass. n. 5861/2023; cfr. anche Cass. 11 giugno 2008 n. 15372 e 8 febbraio 2019 n. 3756).

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