Apertura per la cessione parziale del credito IVA chiesto a rimborso
Il via libera della Cassazione supera la posizione dell’Agenzia delle Entrate, ma restano dubbi
Con due ordinanze gemelle (Cass. nn. 17474/2023 e 17466/2023), la Suprema Corte ha confermato, in maniera condivisibile, la rimborsabilità in capo al cessionario del credito IVA da questi acquisito per quota parte, stimolando tuttavia qualche riflessione in merito alla portata del principio di diritto formulato.
In base a quanto emerge dall’esposizione del caso, la fattispecie aveva ad oggetto l’impugnazione del silenzio-rifiuto avverso la domanda di rimborso del credito IVA relativo all’anno 2000 che una banca aveva acquisito da un fallimento per quota parte: risultata soccombente nei giudizi di merito, la contribuente ricorreva in Cassazione censurando l’errata interpretazione delle disposizioni in materia di rimborso del credito IVA, sotto il profilo dell’inesistente
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41