Aliquota IVA ridotta per le riparazioni se gli immobili sono effettivamente abitati
La Corte di Giustizia dell’Unione europea, con la sentenza di ieri riferita alla causa C-433/22, interpretando la legislazione portoghese in materia di IVA, ha ritenuto compatibile con la direttiva 2006/112/Ce una normativa nazionale che dispone l’aliquota ridotta per i servizi di riparazione e di ristrutturazione di abitazioni private a condizione che queste ultime siano “effettivamente utilizzate a fini abitativi alla data in cui tali operazioni hanno luogo”.
La sentenza concerne l’ambito di applicazione del punto 2 dell’Allegato IV della direttiva 2006/112/Ce, il quale è riferito alla “riparazione e ristrutturazione di abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore del servizio reso”.
La Corte di Giustizia osserva, alla luce del tenore letterale della disposizione richiamata, che non rientra nell’ambito applicativo della norma “un immobile che, pur beneficiando di un’autorizzazione a fini abitativi, non è effettivamente utilizzato a tal fine alla data in cui i servizi di ristrutturazione o di riparazione di cui trattasi sono eseguiti”. Inoltre, sono da ritenersi esclusi dal campo applicativo della disposizione “i servizi di ristrutturazione o di riparazione che riguardano beni che, alla data di esecuzione di tali servizi, sono utilizzati dal loro proprietario a fini commerciali o di investimento”.
Per queste e altre motivazioni, la Corte può ritenere corretta l’applicazione che la legislazione portoghese ha fatto del menzionato punto 2 dell’Allegato IV della direttiva 2006/112/Ce, facendo rientrate nell’ambito dell’aliquota IVA ridotta i soli servizi di ristrutturazione e riparazione aventi ad oggetto beni effettivamente abitati alla data di realizzazione dei lavori.
Da ultimo, viene precisato che, al fine di considerare un immobile come effettivamente abitato, non è necessario che esso sia occupato durante la realizzazione dei lavori dalle persone che vi soggiornano in modo permanente o meno. Infatti, la circostanza che un’abitazione privata non sia utilizzata per un certo periodo dell’anno non modifica il suo carattere di “abitazione privata”.
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