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Nel credito del professionista che si insinua al passivo imponibile e IVA strettamente collegati

/ REDAZIONE

Giovedì, 29 febbraio 2024

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Con l’ordinanza n. 5294 depositata ieri, la Cassazione ha affermato la validità del principio contenuto nella ris. Agenzia delle Entrate n. 127/2008 in relazione all’emissione della fattura per le prestazioni professionali rese prima dell’avvio di una procedura concorsuale.

Il professionista che si insinua al passivo nell’ambito di una procedura concorsuale è portatore di un credito complessivo per prestazioni professionali, composto da imponibile e imposta sul valore aggiunto, elementi strettamente collegati tra loro da un nesso inscindibile. Ne consegue che se il piano di riparto, approvato dal giudice fallimentare, dispone il pagamento parziale del credito riguardante le prestazioni professionali rese ante fallimento, ancorché lo stesso faccia riferimento alla sola voce imponibile iscritta tra i crediti privilegiati, sotto il profilo fiscale, i professionisti emetteranno fattura per un importo complessivo pari a quello ricevuto dal curatore, dal quale andrà scorporata l’IVA relativa.

In altre parole, se l’importo liquidato dal giudice fallimentare risulta inferiore all’ammontare complessivo del credito professionale, comprensivo dell’IVA, il professionista al momento dell’emissione della fattura è tenuto a ridurre proporzionalmente la base imponibile e la relativa imposta.

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