Gli ex soci di società estinta proseguono la causa intrapresa anche come sostituto processuale
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 8633, depositata ieri, ha affermato il seguente principio di diritto: nel caso di trasferimento a titolo particolare per atto inter vivos del diritto controverso in corso di causa, gli ex soci della società cedente estinta sono successori a titolo universale, ai sensi dell’art. 110 c.p.c., nella posizione meramente processuale della società estinta, parte originaria e poi legittimata, ex art. 111 c.p.c., a proseguire il giudizio, e perciò essi pure legittimati, indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto, o no, di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione.
Nella specie, in particolare, gli ex soci di una società di capitali estinta sono stati considerati legittimati a rappresentarla in prosecuzione di un giudizio in cui essa era presente in qualità, prima, di attrice per rivendicare un proprio credito e, poi, di sostituto processuale del cessionario del credito stesso (avendo acquisito, al momento della cessione, anche il mandato a gestire la lite attinente alla relativa esistenza); tale legittimazione dei soci è riconosciuta nonostante la posizione in questione non figurasse – e non potesse in realtà figurare – nel bilancio finale di liquidazione della società.
Essi, infatti, agiscono come successori a titolo universale nella posizione meramente processuale – già consolidata ai sensi dell’art. 111 c.p.c. e scissa dalla titolarità sostanziale del rapporto – trasferita a titolo particolare e che, di conseguenza, non era più disponibile da parte della società e non poteva essere né rinunciata né inclusa nel bilancio finale di liquidazione.