Efficacia dubbia per le annotazioni delle limitazioni al trasferimento sul titolo azionario
/ Maurizio MEOLI
Le limitazioni al trasferimento delle azioni devono risultare dal titolo (art. 2355-bis comma 4 c.c.). Secondo una prima ricostruzione, la clausola statutaria limitativa non menzionata sul titolo non sarebbe opponibile al terzo acquirente, salva la prova che questi abbia agito in danno della società. In particolare, si ritiene che – oltre alla violazione dell’obbligo di condotta da parte degli amministratori, con eventuale responsabilità risarcitoria in caso di conseguenze dannose – in applicazione del principio di letteralità dei titoli di credito e, quindi, di inopponibilità delle eccezioni non risultanti dal titolo, sarebbe impossibile per la società invocare, contro il terzo acquirente, la clausola non riportata sul certificato azionario. A supporto di tale soluzione si evidenzia come la relazione illustrativa della riforma del diritto societario (DLgs. 6/2003) funzionalizzi l’evidenza della limitazione alla prevenzione del pericolo di pregiudizio per l’affidamento dei terzi acquirenti, lasciando intendere come il richiamo cartolare della limitazione si presenti determinante per la sua rilevanza esterna. In tal senso è orientata, ad esempio, la massima H.I.3 del Comitato triveneto dei notai, che afferma: “Per l’opponibilità ai terzi delle limitazioni statutarie alla circolazione delle azioni non è ... sufficiente la pubblicità legale dello statuto derivante dal deposito dello stesso nel Registro delle imprese, ma è necessario che l’esistenza di tali limitazioni alla circolazione risulti dal titolo”. Secondo la dottrina maggioritaria, invece, la norma sarebbe principalmente diretta a sancire una obbligazione (con correlata responsabilità) in capo agli amministratori, tenuti a provvedere a tale indicazione. In particolare, è stato sottolineato come la circostanza che la limitazione – diversamente da quanto prescritto dall’art. 2355-bis comma 4 c.c. – non venga riportata sul titolo azionario non sembri in grado di neutralizzare l’efficacia reale della clausola limitativa della circolazione inserita nello statuto. Alla base di tale soluzione si pongono le seguenti, principali, argomentazioni. Innanzitutto, la qualificazione dei titoli azionari come titoli causali a letteralità indiretta (per relationem), con la conseguenza che, ai fini della conoscibilità delle regole dell’organizzazione a cui danno accesso, occorre considerare anche le indicazioni dello statuto al quale il titolo implicitamente rinvia. Inoltre, anche prescindendo dagli indici di conoscibilità documentale, il soggetto che invoca la qualità di socio non può sottrarsi all’applicazione – o anche solo sostenere l’inefficacia nei propri confronti – delle regole statutarie. Si tratta, infatti, di regole che gli sarebbero, in ogni caso, opponibili. Ciò analogamente a quanto già accade nell’ipotesi di obbligo di conferimento non eseguito a fronte della violazione di quanto disposto dall’art. 2354 comma 1 n. 4 c.c., ai sensi del quale “i titoli azionari devono indicare ... l’ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate”. Si ritiene, infatti, che l’obbligo di conferimento persista nonostante il mancato rispetto della prescrizione normativa. D’altra parte, si osserva, ragionando diversamente si rischierebbe di creare una disparità, difficilmente giustificabile, di trattamento tra titolari di azioni cartolarizzate o meno. A ogni modo, seguendo tale impostazione la società, anche in caso di mancata annotazione, potrebbe far valere la limitazione statutaria nei confronti dell’acquirente che, a sua volta, non potrebbe invocare il fatto di ignorarla ove già iscritta al Registro delle imprese prima dell’acquisto della partecipazione. Si tratta una posizione che ha trovato riscontro anche in giurisprudenza. Il Tribunale di Milano 14 agosto 2013, infatti, ha precisato che è irrilevante la specificazione della clausola nel titolo azionario. Ciò, a giudizio dei giudici milanesi, deriverebbe proprio dal fatto che le azioni, in quanto titoli di credito causali per relationem, assumono come essenzialmente rilevante il rapporto tra titolo azionario e vicende organizzative della società, opponibili a prescindere da una loro specifica menzione. È singolare, peraltro, come anche i fautori di tale tesi ravvisino un argomento a proprio favore nel sopra ricordato passaggio della relazione illustrativa della riforma del diritto societario. Se la finalità dell’evidenza della limitazione sul titolo è quella di “prevenire il pericolo” di pregiudizio per l’affidamento dei terzi acquirenti, si dice, occorre prendere atto del fatto che, con la contrapposta ricostruzione, il pericolo neppure potrebbe profilarsi. Sembra, in conclusione, che, come rilevato da una parte della dottrina, l’interrogativo di fondo finisca per attenere a cosa abbia realmente inteso fare il legislatore: porre un onere a carico della società, con conseguente inopponibilità ai terzi di buona fede dei limiti non evidenziati, oppure prescrivere un mero obbligo degli amministratori con eventuali conseguenze meramente risarcitorie per danni riconducibili alla loro omissione.