Raddoppio dei termini senza cumulo con altre proroghe o raddoppi
La Cassazione recepisce il principio della Corte Costituzionale espresso nella pronuncia n. 247/2011
Relativamente alle imposte sui redditi, all’IVA e all’IRAP, prima delle modifiche della L. 208/2015 (quindi sino all’anno 2015, dichiarazioni da presentare nel 2016) operava il raddoppio dei termini per violazioni penali. In forza di ciò, l’Agenzia delle Entrate poteva (e può per le annualità ancora “aperte”) notificare l’accertamento entro il 31 dicembre:
- dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
- del decimo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione, nel caso di dichiarazione omessa o nulla.
La Cassazione, con la sentenza n. 9010 dello scorso 4 aprile 2024, ha sancito che il menzionato raddoppio dei termini non può essere cumulato con la proroga biennale dei termini ...
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