Rappresentante obbligatorio non in contrasto con i diritti degli azionisti
Compatibilità con la disciplina europea; la competenza sulla modifica degli statuti spetta esclusivamente all’assemblea straordinaria
Il Consiglio nazionale del Notariato, nello Studio n. 41-2024/I, analizza la possibilità di prevedere, negli statuti delle società quotate, che l’assemblea degli azionisti si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società, contemplata dal nuovo art. 135-undecies.1 del DLgs. 58/98, come introdotto dall’art. 11 della L. 21/2024, recante interventi a sostegno della competitività del mercato dei capitali.
In sintesi, la nuova norma dispone che gli statuti delle società quotate possano imporre l’intervento in assemblea per il tramite di un rappresentante designato dalla società stessa, escludendo, quindi, la partecipazione diretta degli azionisti. In tale ipotesi, tra l’altro:
- può essere semplificato il conferimento delle deleghe al rappresentante ...
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