Vecchio credito d’imposta ZES e bonus investimenti nel Mezzogiorno non cumulabili
Con la risposta a interpello n. 94 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il credito d’imposta ZES ex art. 5 del DL 91/2017 e il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno ex art. 1 comma 98 ss. della L. 208/2015 non sono tra loro cumulabili, non costituendo due distinte agevolazioni fiscali, ma rappresentando un’unica agevolazione diversamente modulata in relazione agli ambiti territoriali in cui gli investimenti presi in considerazione delle relative disposizioni sono effettuati.
Per la disciplina del credito d’imposta ZES, il legislatore ha previsto un mero rinvio al credito d’imposta Mezzogiorno: “in relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2023 [...]” (così l’art. 5 comma 2 del DL n. 91/2017).
Il credito d’imposta ZES, diversamente da quanto ritenuto dalla società istante, non può quindi essere considerato un’agevolazione “ulteriore” rispetto al credito d’imposta Mezzogiorno, che si “aggiunge” a quest’ultimo per i medesimi investimenti.
Infatti, per gli investimenti effettuati nelle ZES, il relativo credito d’imposta costituisce, sotto diversi profili, un potenziamento e ampliamento del credito d’imposta Mezzogiorno, mantenendo, in quanto compatibile, la medesima disciplina di riferimento di quest’ultimo.
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