Nesso tra obblighi ambientali del curatore e detenzione del bene da contemperare
L’istituto della derelizione è compatibile con la pronuncia del Consiglio di Stato
Lo spinoso tema della responsabilità del curatore in ordine agli obblighi ambientali, che rischia di determinare una selezione avversa nello svolgimento dell’incarico, si arricchisce di nuovi orientamenti che, nel solco delle statuizioni dell’Adunanza plenaria, tendono a confermare le esimenti.
Si ricorda che il Consiglio di Stato, con il provvedimento n. 3/2021, ha, dopo aver escluso che il curatore possa essere qualificato come avente causa del fallito nel trattamento dei rifiuti, sancito l’obbligo della curatela alla rimozione degli stessi, ai sensi dell’art. 192 del DLgs. 152/2006, nelle ipotesi, e solo in quelle, in cui ne abbia materialmente acquisito la “detenzione” all’atto dell’intervenuta dichiarazione di fallimento, per effetto della ...
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