Agevolazioni per le ASD subordinate alla registrazione dell’atto costitutivo
La registrazione dell’atto costitutivo non è requisito essenziale per l’efficacia della costituzione di una ASD a livello civilistico (e in questo senso non può essere interpretato l’art. 90 comma 5 della L. 289/2002 vigente all’epoca dei fatti in causa, il quale non faceva altro che prevedere l’applicazione dell’imposta di registro fissa per la registrazione).
La registrazione dell’atto, tuttavia, è espressamente richiesta dalle norme che regolano le agevolazioni fiscali relative alle imposte sui redditi e all’IVA per le associazioni sportive dilettantistiche (ossia l’art. 148 comma 8 del TUIR e l’art. 4 comma 7 del DPR 633/72).
Il principio viene affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11078, depositata ieri.
Nel caso di specie, secondo i giudici della Commissione Tributaria Regionale, il fatto che la registrazione dell’atto costitutivo fosse avvenuta nel 2012, cioè alcuni anni dopo la costituzione dell’associazione, non consentiva di dimostrare per l’anno 2010 (i cui redditi erano oggetto di contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria) la conformità dello statuto associativo alle condizioni per l’applicazione della normativa di favore, mancando l’atto di data certa.
In questi termini, secondo la Cassazione, la motivazione della Commissione non può essere censurata, posto che l’ente, nel concentrare le sue censure sul fatto che la registrazione non sia condizione per i benefici, non ha però fornito altri elementi per dimostrare il rispetto delle condizioni agevolative.
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