Nella composizione negoziata relazione dell’esperto con effetti diversificati
Determinante l’interpretazione dell’esperto in ottica sia di vincolatività degli accordi già raggiunti, sia di prospettive di deposito della domanda
La complessa declinazione dei percorsi di uscita dalla composizione negoziata pone alcune problematiche di rilievo. In un contesto dove la valutazione dell’esito positivo, o meno, della composizione negoziata si misura con il deposito dello strumento nel tempo massimo annuale stabilito dalla norma, occorre comprendere se tra gli “esiti favorevoli” possano rientrare anche il deposito di accordi, recati dal comma 2 dell’art. 23 del DLgs. 14/2019 (CCII), confezionati dopo la conclusione del percorso.
La soluzione del quesito è di rilievo, posto che impatta sul programma di lavoro dell’imprenditore, il quale è tenuto a conoscere se il suo obiettivo finale, una volta esclusi gli strumenti del comma 1 dell’art. 23 del CCII, possa essere realizzato anche dopo la ...