TIA per utenze non domestiche in base alla tipologia di attività per unità di superficie
Illegittimo prevedere un’unica tariffa anche se le aree sulle quali viene esercitata l’attività hanno diverse destinazioni d’uso e sono in luoghi diversi
Ai fini dell’applicabilità del previgente tributo TIA alle “utenze non domestiche”, la tariffa andava commisurata alla tipologia di attività per unità di superfice, sicché è illegittima la norma regolamentare secondo cui la tariffa applicabile per ogni utenza non domestica è unica, anche se le superfici che servono per l’esercizio della relativa attività presentano diverse destinazioni d’uso e sono ubicate in luoghi diversi.
Lo si desume dal principio di diritto stabilito dalla Cassazione che, nelle sentenze gemelle nn. 9646/2024 e 9648/2024, si è pronunciata su un tema importante in materia di “tassa sui rifiuti” e inedito, come riconosciuto dalla stessa Corte. Nello specifico, dopo gli esiti negativi dei giudizi di merito, la ricorrente società ha
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41