Mora dell’assicuratore anche se il danno non è «liquido»
La Cassazione, nell’ordinanza n. 13897, pubblicata ieri, ha ribadito alcuni principi in materia di obblighi dell’assicuratore in caso di responsabilità professionale dell’assicurato (professionista).
Si ribadisce, in primo luogo, che l’obbligo, in capo all’assicuratore, di tenere indenne l’assicurato dalla responsabilità civile ex art. 1917 c.c. sorge nel momento in cui l’assicurato cagioni un danno a terzi, in quanto tale evento costituisce l’oggetto del rischio assicurato.
Rispetto a tale obbligo, l’assicuratore può ritenersi costituito in mora solo dopo il decorso del tempo presumibilmente occorrente a un assicuratore diligente per accertare la sussistenza della responsabilità dell’assicurato e per liquidare il danno, previa, in ogni caso, comunicazione di costituzione in mora da parte dello stesso assicurato. La “mora” dell’assicuratore, quindi, sussiste solo quando la mancata o ritardata liquidazione del danno al proprio assicurato discenda da una condotta ingiustificatamente dilatoria dello stesso assicuratore, oppure dal suo fatto doloso o colposo.
Peraltro, ai fini della costituzione in mora dell’assicuratore non è necessario che il debito da risarcire al terzo danneggiato sia “liquido” ed esigibile.