Per i bonus edilizi rileva l’accordo di cessione
La cessione si perfeziona con il rilascio dell’attestazione del consulente della banca
Una fattispecie che ricorre con frequenza, nell’ambito delle detrazioni edilizie, è quella per cui il fornitore, che ha applicato lo sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020 (conv. L. 77/2020), cede successivamente il corrispondente credito d’imposta a una banca.
In base al documento OIC agosto 2021, in tale ipotesi, il fornitore rileva, in contropartita al ricavo (§§ 13 e 20.b):
- un credito corrispondente all’ammontare che sarà erogato tramite disponibilità liquide;
- un credito che, al verificarsi dei presupposti previsti dalla normativa di riferimento per il riconoscimento dello sconto in fattura, è iscritto nella voce “C.II.5-bis - Crediti tributari” dello Stato patrimoniale.
Il credito tributario è rilevato (quale trattamento contabile principale, ...