Crediti da cessione compensabili con il canone di concessione per apparecchi da gioco
Con la risposta a interpello n. 113, pubblicata ieri, 23 maggio, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i crediti d’imposta agevolativi, acquisiti tramite la cessione del credito di cui all’art. 121 del DL 34/2020, possono essere utilizzati per compensare anche le somme dovute a titolo di canone di concessione per la realizzazione e la conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito, mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all’art. 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS).
Per la gestione di tale rete telematica, sulla base della convenzione stipulata con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ai sensi dell’art. 1 comma 530 della L. 266/2005 è previsto il versamento, in favore del bilancio dello Stato, di un importo pari allo 0,8% delle somme giocate, di cui:
- lo 0,3% a titolo di canone di concessione;
- lo 0,5% a titolo di deposito cauzionale a garanzia dell’effettuazione degli investimenti e del conseguimento dei livelli di servizio.
I versamenti di tali somme rientrano nella disciplina dell’art. 17 del DLgs. 241/97 (ex art. 1 del DM 18 luglio 2003) e sono effettuati con il modello F24 Accise (ex art. 3 del DM 4 luglio 2007).
Richiamando la precedente risposta a interpello 25 agosto 2022 n. 435, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che se le somme possono essere versate tramite il modello F24, allora i relativi debiti possono essere pagati utilizzando in compensazione i crediti tributari e contributivi, anche di natura agevolativa, che possono essere esposti nel modello F24, salvo che sia stato disposto un espresso divieto al pagamento tramite compensazione.
Ciò vale anche qualora si tratti di versamenti da effettuare con il modello F24 Accise (cfr. risposte a interpello 25 luglio 2023 nn. 394 e 395).
L’intero importo dello 0,8% delle somme giocate in esame può quindi essere compensato con i crediti d’imposta acquistati ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020.