Auspicabile un maggior coinvolgimento del contribuente nelle MAP
Nel documento di ricerca del CNDCEC e della FNC, pubblicato ieri, sono analizzati i diversi meccanismi di prevenzione e risoluzione amichevole delle controversie internazionali in ambito fiscale.
Per contrastare i fenomeni di doppia imposizione tra gli Stati, infatti, gli organismi sovranazionali (OCSE e UE) e nazionali prevedono misure di prevenzione (c.d. APA) e risoluzione amichevole delle controversie (c.d. MAP) aventi l’obiettivo di incoraggiare il rispetto delle obbligazioni assunte nei trattati contro le doppie imposizioni, di permettere alle Amministrazioni finanziarie di giungere, a seguito della richiesta effettuata dal contribuente, a un accordo in attuazione dei principi di dialogo e collaborazione, nonché giungere a una composizione della controversia in maniera efficace e rispettosa dell’integrità del sistema di tassazione di ogni singolo Stato.
In ambito internazionale i meccanismi di risoluzione delle controversie sono disciplinati dall’art. 25 del modello OCSE, dalla Convenzione arbitrale 90/436/Cee, relativa alla doppia imposizione in materia di transfer pricing, nonché dalla direttiva (Ue) 2017/1852 in materia di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione europea.
Oltre ai meccanismi bilaterali di risoluzione delle controversie, alcuni Stati prevedono poi meccanismi unilaterali volti a fornire ai contribuenti la possibilità di eliminare o mitigare la doppia imposizione derivante da una variazione in aumento del reddito imponibile a seguito di una verifica di uno Stato, mediante una corrispondente variazione in diminuzione del reddito imponibile nello Stato in cui è residente la controparte estera coinvolta nell’operazione oggetto di aggiustamento.
Più nello specifico, gli strumenti previsti dal legislatore nazionale sono gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale di cui all’art. 31-ter del DPR 600/73 e il meccanismo di rettifica in diminuzione del reddito per operazioni tra imprese associate con attività internazionale di cui all’art. 31-quater del DPR 600/73.
Il documento di ricerca auspica, tra l’altro, un maggior coinvolgimento del contribuente nella procedura amichevole, oltre a ritenere utile una comunicazione dell’outcome dell’accordo recante anche le modalità tecniche di rideterminazione dell’imponibile.